Federalismo fiscale: autonomia di entrata per regioni e province e costi standard sanità

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Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante l’autonomia di entrata per le Regioni a statuto ordinario e le province ubicate nel loro territorio, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Il provvedimento dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 42/09 sul federalismo fiscale, allo scopo di disciplinare l’autonomia impositiva delle regioni e delle province.
Cosa prevede il decreto legislativo.
Regioni
Dal 2012, sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni. Queste potranno aumentare e diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base entro tetti fissati, stabilire aliquote differenziate in base al reddito; disporre detrazioni e utilizzare tale strumento come mezzo di attuazione di politiche sociali, a carico del proprio bilancio e senza forme di compensazione. Nel caso in cui la regione sia impegnata nel piano di rientro sanitario le detrazioni sono sospese. Dal 2013 le regioni potranno determinare d’intesa con i comuni una compartecipazione degli stessi alla addizionale regionale dell’IRPEF. Alle regioni spetta anche una compartecipazione all’IVA. Le regioni possono ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle. Il fondo perequativo, istituito dal 2014, è alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione all’IVA. In ogni caso è contemplata una gradualità nel funzionamento di tale fondo con adeguamento dalla spesa storica ai costi standard, ad eccezione del settore sanitario dove la spesa coincide con il fabbisogno standard determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario,
Province
A decorrere dal 2012 sono soppressi i trasferimenti statali alle Province delle Regioni a Statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza, contestualmente diventa tributo proprio l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. L’imposta provinciale sulle trascrizioni rimane alle Province, mentre a decorrere dal 2012, spetta a ciascuna Provincia una compartecipazione all’accisa sulla benzina. Dal 2012 è soppressa l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica e il gettito va allo Stato; dal 2013 le regioni sopprimono i trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle province e determinano d’intesa con le stesse una compartecipazione alla tassa automobilistica sugli autoveicoli.
Perequazione
Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, le cui modalità di alimentazione sono stabilite previo accordo in Conferenza unificata con DPCM salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello stato.
Sanità
A decorrere dal 2013 il fabbisogno standard del settore sanitario è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario, distinguendo la quota destinata alle province e regioni autonome. I costi e i fabbisogni standard regionali verranno determinati annualmente.