Largo alla compensazione per gli intermediari che vogliono recuperare le eventuali eccedenze di versamento dell’imposta straordinaria dovuta per regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 107/E di oggi, che prende le mosse dalla richiesta di un’associazione interessata a capire quali siano, una volta scaduti i termini per l’emersione, le modalità per riavere indietro la parte di imposta versata in eccesso. Gli intermediari, infatti, per tutta la durata dell’operazione “scudo”, potevano recuperare le eventuali eccedenze scomputandole dai versamenti futuri della stessa imposta straordinaria. Un’opzione che lasciava sul tappeto un problema fondamentale: come recuperare le possibili rimanenze di versamenti eccedenti se non ci sono altri pagamenti da effettuare? Per ovviare a questo inconveniente, la risoluzione 107/E apre alla possibilità di compensare, usando il modello F24, le somme eventualmente pagate in eccesso per aderire allo scudo fiscale, sia nel caso in cui il surplus derivi dalla restituzione dell’imposta al contribuente da parte dell’intermediario, sia quando il pagamento di un importo superiore al dovuto sia stato determinato da semplici errori nei versamenti. Questo tipo di compensazioni – precisa, infine, il documento di prassi – dovranno essere indicate nel modello 770. Il testo della risoluzione n. 107/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it .