E’ l’ora del 730 “conveniente” per integrazioni pro contribuente

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Va consegnato a un professionista o a un Caf anche in caso di modello originario affidato al proprio sostituto
Chi si è accorto di aver commesso degli errori a proprio danno nella dichiarazione dei redditi inviata con il modello 730/2010 ha ancora qualche giorno di tempo per rimediare.

730 integrativo, a chi?
Fino a lunedì 25 ottobre, infatti, il contribuente può presentare il 730 integrativo, obbligatoriamente a un Caf o a un professionista abilitato, anche nel caso in cui, per il modello originario, l’assistenza fiscale sia stata fornita dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, in qualità di sostituto d’imposta.

730 integrativo, per chi?
Il modello 730 integrativo è destinato ai contribuenti che, nel “riprendere in mano” la propria dichiarazione, verificano la presenza di errori od omissioni, la cui correzione determina un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Va utilizzato anche nel caso in cui ci si accorga che erano incompleti o imprecisi i dati di identificazione del sostituto d’imposta chiamato a effettuare il conguaglio.

Caso per caso
Il dichiarante accerta di non aver indicato nel modello originario oneri deducibili o detrazioni (di conseguenza, si è determinato il pagamento di un’imposta superiore a quella effettivamente dovuta o la riscossione di un credito inferiore a quello spettante) oppure si accorge di aver trascritto dei dati sbagliati (esclusi quelli relativi al sostituto che eseguirà il conguaglio) che non modificano la liquidazione delle imposte. In questo caso, compila un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Le “carte” da presentare si limitano alla sola documentazione necessaria all’intermediario per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata, nel caso in cui sia lo stesso a cui ci si è rivolti per il 730 originario; se l’assistenza era stata prestata, a suo tempo, dal sostituto d’imposta o da un altro Caf o un altro professionista abilitato, occorre esibire ex novo tutta la documentazione.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati (o di averli trascritti in modo sbagliato) utili a identificare il sostituto che deve procedere al conguaglio, può avvalersi del 730 integrativo inserendo il codice 2 nella relativa casella. Il nuovo modello, pertanto, dovrà contenere le stesse informazioni di quello originario, tranne i dati ora riportati nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Il codice 3, infine, va utilizzato quando il contribuente si accorge di aver commesso errori od omissioni sia in relazione ai dati identificativi del sostituto d’imposta sia riguardo agli oneri, che, una volta corretti, determinano un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata rispetto a quella indicata nel modello originario. In tale ipotesi, la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la dichiarazione originaria.

Cosa deve fare l’intermediario
L’intermediario a cui è stato presentato il 730 integrativo rilascia all’interessato la ricevuta modello “730-2 per il Caf o per il professionista abilitato”, che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Entro il 10 novembre, poi, dopo aver effettuato il calcolo delle imposte, elabora un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3), che consegna al contribuente insieme alla copia della dichiarazione integrativa. Provvede inoltre, entro la stessa data, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni integrative 730/2010 e i relativi modelli 730-4 integrativi, che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d’imposta per effettuare i conguagli dovuti (i modelli 730-4 integrativi sono inviati direttamente ai sostituti d’imposta se non inclusi negli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate).

Gli effetti dell’integrazione si vedranno a dicembre, mese nel quale il sostituto d’imposta provvederà a conguagliare le somme sulla retribuzione erogata.