La cartella esattoriale e’ il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti pubblici, previdenziali, etc.etc.
Per tale motivo non si puo’ dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Esso c’e’ ma e’ diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo e della riscossione.
Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso.
Esempi utili:
– Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla data dell’infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e’ di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);
– Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e’ l’attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento (nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007);
– Bollo auto: il termine di prescrizione e’ in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
– Canone RAI: la prescrizione e’ quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.
Per le attivita’ di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall’art.25 del dpr 602/73, cosi’ come modificato dalle leggi 156/2005 e 248/2006.