Sui paesi “black list” l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza. E’ stata pubblicata ieri, infatti, una circolare (la n.53) dove viene indicata la modalità di comunicazione da parte dei soggetti passivi Iva dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi con regime fiscale agevolato. A prescindere dalle limitazioni soggettive previste dalle liste, gli operatori (ovvero chiunque si sia stabilito in uno dei paesi della lista come da Dm 4 maggio 1999 o Dm 21 novembre 2001) devono dare comunicazione di tutte le operazioni aperte in padaridi fiscali; vengono comprese anche le importazioni; escluse, invece, le operazioni che non hanno i presupposti ogettivi e soggettivi necessari per l’Iva; si precisa, inoltre, che Cipro, Malta e Corea del Sud non sono più condierati paesi a regime fiscale agevolato. Sono queste alcune delle diposizioni previste dall’Agenzia in vista della scadenza prevista per il 2 novembre prossimo.
Testo integrale della circolare n.53/E: