Mef: Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

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Nella G.U.R.I. n.192 del 18 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.132, emanato il 21 giugno 2010, concernente il Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa, ai sensi dell’art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Direttore Generale del Tesoro, in data 14 settembre 2010, è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (www.consap.it/fondi/fondosospensionemutui). Le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate presso la banca che ha erogato il mutuo a partire dal 15 novembre 2010 utilizzando l’apposito modello di richiesta di sospensione mutuo, disponibile in fondo alla pagina, compilato sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di sospensione e corredato dalla documentazione nello stesso indicata. Si raccomanda la visione del documento “Linee guida” per una corretta compilazione del modello di richiesta di sospensione mutuo. La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo. Il Fondo opera nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge.

Richiesta sospensione modulo:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Richiesta_sospensione_mutuo.pdf

Linee guida:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Linee_guida.pdf