T.A.R. Lombardia: perde la casa popolare l’assegnatario che non ne fa uso continuo

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L’assegnatario di un alloggio popolare che risulti assente per lunghi periodi dalla residenza anche per motivi di lavoro perde il diritto alla casa.
Lo ha deciso il T.A.R. della Lombardia con la sentenza n. 7074 del 26 ottobre scorso in virtù del principio secondo cui la decadenza dell’assegnazione non presupporrebbe necessariamente un abbandono formale e definitivo ma sarebbe sufficiente che il destinatario dell’alloggio trascorresse molti mesi fuori, anche se per motivi di lavoro.
I giudici amministrativi lombardi con la decisione in commento hanno confermato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio pubblico di un cittadino egiziano residente a Milano che secondo l’ente di edilizia pubblica comunale aveva perso il diritto alla casa popolare dopo che in conseguenza di numerosi sopralluoghi era stato accertato che la sua famiglia era definitivamente tornata in Egitto e lui era costretto per ragioni lavorative a non essere presente nell’immobile che in realtà risultava occupato stabilmente dalla sua attuale compagna.
Il T.A.R. lombardo sulla base di questi presupposti ha confermato la decadenza dell’assegnazione, statuendo che “la decadenza comminata all’assegnatario di un alloggio di edilizia popolare che non abiti stabilmente l’appartamento, non presuppone un abbandono formale e definitivo, rilevando, a tal fine, anche comportamenti comunque indicativi di un disinteresse o di un non prevalente interesse del soggetto ad un’abitazione continua, attraverso utilizzi intermittenti e sporadici e ciò anche se la mancata stabile occupazione sia motivata da ragioni di vita e di lavoro e pertanto non sorretta da animus dereliquendi. Infatti la ratio sottesa alla normativa in questione risiede nell’interesse pubblico a che, in conseguenza della penuria di abitazioni destinate ai meno abbienti, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica vengano, e restino, assegnati a chi intende farne un uso continuativo, non già un uso sporadico, occasionale o stagionale.”
L’importante principio enunciato in sentenza, secondo Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, obbligherà tutti gli assegnatari di una casa popolare ad essere effettivamente presenti e a risiedere presso l’alloggio affidato.
Non è raro, infatti, che per colpa di alcuni furbi che risultano formalmente aggiudicatari ma senza occupare gli immobili che spesso addirittura subaffittano, cittadini onesti e bisognosi e le rispettive famiglie sono costretti a rimanere senza casa in un periodo di grave crisi economica nel quale la carenza di alloggi popolari è diventata un’esigenza inderogabile da colmare.