La Circolare Assonime n. 36 commenta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, che ha modificato la disciplina del Testo unico bancario (titolo V) sui soggetti che operano nel settore finanziario, per consentire l’esercizio dell’attività di finanziamento nei confronti del pubblico soltanto a quei soggetti che assicurano piena affidabilità e correttezza.
Le modifiche, entrate in vigore il 19 settembre 2010, hanno interessato anche l’aspetto sanzionatorio: in particolare è stata ampliata la fattispecie dell’abuso di denominazione con il divieto all’uso della parola “finanziaria” (o altre locuzioni analoghe, anche in lingua straniera) nella denominazione e nelle comunicazioni al pubblico, da parte di soggetti diversi dagli intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 del TUB). Scopo della norma è colpire l’uso di quelle denominazioni che potrebbero ingenerare confusione nel pubblico sull’attività esercitata dal soggetto, inducendo nell’equivoco che si tratti di un intermediario finanziario. Il mancato rispetto di tale divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro fino a 10.329 euro.
La nuova figura di illecito amministrativo pone un delicato problema operativo per molte società. Fino ad oggi, infatti, l’uso dell’espressione “finanziaria” non era soggetta ad alcuna restrizione particolare e molte società, anche quotate, che operano a vario titolo in campo finanziario prevedono questa parola nella propria denominazione sociale. La prassi è diffusa in particolare tra le società holding capogruppo e tra le società che svolgono attività finanziarie a favore del proprio gruppo. Con la nuova disciplina, nella categoria degli intermediari finanziari rientrano solo le società autorizzate ad esercitare nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti ed iscritte nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
La Circolare Assonime n. 36 approfondisce questo aspetto particolare della nuova disciplina sugli intermediari finanziari, in relazione alle esigenze di modifica connesse al nuovo regime sanzionatorio.
Home Terminus Campobasso Assonime: abuso di denominazione finanziaria nella nuova disciplina sugli intermediari finanziari