Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” interviene in materia del diritto all’educazione ed all’istruzione per i disabili per segnalare la recentissima sentenza n. 2580 dell’11 novembre 2010 del Tar della Sardegna.
L’importante decisione fa seguito alla sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale che aveva risolto il problema creato agli alunni con disabilità dall’art 2 commi 413 e 414 della Legge finanziaria n. 244/08 fissando un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente per il sostegno vietando contestualmente la possibilità di assegnare ore in aggiunta a quelle fissate in organico di diritto.
Con il principi stabilito dalla sentenza in questione, i giudici amministrativi hanno deciso che i genitori dell’allievo affetto da un grave handicap devono essere risarciti dei danni esistenziali se la scuola non assegna al minore le necessarie ore di sostegno.
Nel caso di specie il T.A.R. ha accolto il ricorso di due genitori contro il provvedimento con cui una scuola materna riduceva, fino a eliminarle del tutto, le ore di sostegno assegnate al figlio.
La coppia impugnava l’atto e chiedeva il risarcimento del danno. Con una statuizione antitetica rispetto ad alcune recenti pronunce di altre corti amministrative (tra queste Tar Campania 17532 del 24 settembre 2010), i giudici sardi hanno accolto entrambe le richieste e annullato il provvedimento, giudicato illegittimo in quanto “non può costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno”, anche perché la scuola può ricorrere “alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi”. Non solo. I genitori hanno “diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc, qualificabile nel caso come danno esistenziale.” La corte ha chiarito che “il danno è individuabile negli effetti che la seppure temporanea, fino all’intervento di questo giudice, diminuzione delle ore di sostegno alle quali il minore aveva diritto, ha interrotto la piena continuità di sostegno al recupero ed allo sviluppo del disabile in situazione di gravità, integrando un arresto alla promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.
Il T.A.R. ha anche quantificato il danno nella misura di duemila euro a carico della scuola e nei confronti dei genitori del piccolo a titolo di risarcimento.
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