Agevolazione al sicuro anche senza effettivi interventi di forestazione per le cooperative e le società forestali che hanno beneficiato delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa per l’acquisto di fondi rustici.
È questo il principale chiarimento fornito dalla circolare n. 55/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate, sulla scia dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, dà istruzioni agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia di agevolazioni fiscali (pagamento dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa) per l’acquisto di fondi rustici idonei a migliorare l’attività delle aziende operanti nel settore. In particolare, il beneficio fiscale non è correlato alla presenza del “piano di coltura” (comma 7 – art.10 della Legge 984 del 1977) ma è riconosciuto esclusivamente in base all’idoneità del fondo rustico ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali. L’Agenzia, quindi, proseguirà in contenzioso soltanto in caso di ragioni oggettive e soggettive, come, per esempio, la natura di fondo rustico del terreno acquisito in proprietà, la qualifica di cooperativa o società forestale del beneficiario dell’agevolazione, o in caso di questioni di carattere processuale.
Il testo della circolare n. 55/E: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3468548044c73f83b01ef7200b18cc69/circolare55e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3468548044c73f83b01ef7200b18cc69