Sisma in Abruzzo: versamenti a partire da gennaio in 120 rate mensili

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Con il nuovo anno riprendono gli adempimenti tributari e i versamenti per i contribuenti che hanno beneficiato della sospensione degli obblighi fiscali in seguito al sisma che ha colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, come stabilito dall’art. 39, del Dl 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
La stessa norma ha previsto che i contribuenti con residenza o sede legale nei Comuni del “cratere” dovranno eseguire gli adempimenti fiscali entro il mese di gennaio 2011. Dallo stesso mese inizieranno i versamenti che possono essere dilazionati in un numero massimo di 120 rate mensili, senza l’applicazione di sanzioni, interessi.
Sono interessati dal provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia:
· I soggetti per i quali la sospensione è scaduta il 30 giugno 2010. Trattasi delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari superiore a 200mila euro, dei sostituti d’imposta,
· I soggetti i cui termini di sospensione scadono il 20 dicembre 2010. Trattasi delle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a
200mila euro.
Per agevolare la ripresa degli adempimenti, i contribuenti che posseggono soltanto il modello Cud non dovranno presentare la dichiarazione e potranno effettuare i versamenti delle ritenute basandosi sulle informazioni contenute nella certificazione
rilasciata dai sostituti d’imposta. Inoltre, nel caso in cui i dipendenti o i pensionati vogliano usufruire della rateazione, possono richiedere di effettuare i versamenti tramite il proprio sostituto d’imposta. Per consentire a dipendenti e pensionati di effettuare i versamenti a partire da gennaio 2011, i sostituti d’imposta comunicheranno entro il prossimo dicembre le ritenute sospese relative al 2010. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che qualora l’importo complessivo da versare in una rata sia inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di questo limite.