Regioni con deficit sanitario: rideterminata la seconda o unica rata di acconto Irap

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In attesa dell’imminente scadenza del termine per il versamento della seconda rata di acconto ai fini dell’IRAP, Assonime, l’Associazione tra le società per azioni, che le imprese devono tener conto, a tal fine, della maggiorazione di aliquota prevista per le regioni per le quali sia stata accertata una situazione di squilibrio economico finanziario della spesa sanitaria.
In particolare, la legge n. 191 del 3 dicembre 2009 (art. 2, comma 86) prevede che “L’accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all’applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 1° luglio 2010, ha rilevato che versano in situazione di dissesto economico finanziario le seguenti Regioni:
· Lazio
· Campania
· Molise
· Calabria
e che, pertanto, in relazione a queste regioni, le imprese dovranno tener conto, in sede di versamento della seconda rata di acconto IRAP, della maggiorazione.
Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inoltre previsto che “L’Agenzia delle entrate comunicherà le modalità di calcolo dell’acconto IRAP da effettuare a novembre 2010 tenendo conto della maggiorazione di aliquota”.
L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 2 luglio 2010, ha ribadito che la maggiorazione dell’aliquota IRAP in esame “avrà effetto sull’acconto dell’IRAP da effettuare a novembre 2010 che dovrà essere determinato:
· con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali;
· con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.
Dall’importo dovuto su base annuale, calcolato con queste modalità, andrà sottratto quanto versato in occasione del primo acconto sul quale la maggiorazione non era applicabile”.