Rafforzata la tutela dei consumatori in caso di richiesta di conguagli nella bolletta gas. Dal prossimo mese di marzo, i venditori non potranno chiedere il pagamento in un’unica soluzione ma i clienti avranno diritto a rate costanti, in un numero pari a quello delle bollette emesse fra un conguaglio e quello successivo. E’ quanto ha stabilito l’Autorità per l’energia con la delibera Arg/gas 206/10 che, al termine di una procedura di consultazione con le parti interessate, ha confermato e rafforzato alcune norme a tutela dei consumatori di gas serviti a condizioni contrattuali regolate1.
Il provvedimento stabilisce anche la non cumulabilità delle rate, che dovranno avere la stessa periodicità delle bollette; il fornitore potrà chiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione da parte del cliente, oppure entro la scadenza della fattura rateizzabile. Le stesse regole valgono per bollette riferite a conguagli derivanti da ricalcoli tariffari, vale a dire per effetto di modifiche alle tariffe.
Resta comunque la possibilità di un diverso accordo, purché il cliente abbia espressamente manifestato la sua volontà al venditore e sia stato informato di quanto previsto dai provvedimenti dell’Autorità in tema di rateizzazione.
L’intervento dell’Autorità conferma e ribadisce alcune regole sulla rateizzazione di conguagli nelle bollette del gas introdotte nel giugno scorso, dopo numerose segnalazioni ricevute da consumatori, con la delibera ARG/gas 85/10 2. A seguito della decisione di alcuni operatori di impugnare il provvedimento, ottenendo la sospensiva, l’Autorità ha avviato una procedura di consultazione pubblica, aperta a tutti i soggetti interessati, in tema di rateizzazione delle bollette gas (DCO 33/10) pur non intendendo manifestare con tale decisione acquiescenza nei confronti delle ordinanze cautelari.
Al termine della consultazione, l’Autorità ha emanato la delibera ARG/gas 206/10 (disponibile sul sito www.autorita.energia.it) che ribadisce le precedenti regole e che entrerà in vigore dal 1 marzo 2011.
In generale, ed a tutela del consumatore, si ricorda che la possibilità di richiedere la rateizzazione deve essere obbligatoriamente segnalata in bolletta e può essere chiesta:
se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture;
se il conguaglio – sia nel caso di conguaglio dei consumi che di conguaglio tariffario – è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi);
La rateizzazione va chiesta al venditore entro la scadenza di pagamento della bolletta. Le bollette con importi per cui si possa richiedere la rateizzazione devono chiaramente segnalare questa possibilità.
1 Le condizioni contrattuali regolate sono quelle stabilite dall’Autorità per l’energia per i clienti che non sono ancora passati sul mercato libero.
2 Con quel provvedimento, l’Autorità aveva chiarito che in caso di rateizzazione di conguagli, le rate non potevano avere cadenza diversa da quella delle usuali bollette e che non potevano in nessun caso essere cumulate. Inoltre, i ricalcoli tariffari, derivanti da eventuali modifiche alle tariffe, dovevano essere considerati del tutto assimilabili ai normali conguagli.