Cassazione: no al mantenimento del figlio maggiorenne se ha in precedenza lavorato

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23590 del 22 novembre 2010, ha affermato l’esclusione dell’obbligo del genitore separato al mantenimento del figlio maggiorenne che, sebbene non autosufficiente economicamente, ha in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa a tempo determinato. Nel caso di specie una donna separata si era vista ridurre, dal giudice di primo grado, l’assegno di mantenimento corrispostole dal marito sulla base della diminuzione dei redditi di lui, del miglioramento della situazione patrimoniale di lei e della raggiunta indipendenza economica del figlio, ormai divenuto maggiorenne; successivamente, in sede di gravame, l’assegno per il mantenimento veniva ridotto ulteriormente, con la cessazione dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne. La donna ricorreva in Cassazione lamentando l’immotivata riduzione dell’assegno di mantenimento e l’illegittimità della statuizione in ordine alla cessazione dell’assegno ao, favore del figlio maggiorenne con lei convivente, che non poteva ritenersi entrato stabilmente nel mondo del lavoro essendo rimasto disoccupato dopo la scadenza del suo contratto di lavoro a tempo determinato. La Suprema Corte, ritenendo infondato il motivo proposto dalla donna nella parte concernente la statuizione in merito alla cessazione dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ha ribadito, come da consolidata giurisprudenza, che “il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
L.S.
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