Si alla compensazione della imposte diverse tra loro. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23787 depositata il 24 novembre 2010. La Corte ha precisato che la compensazione è uno dei principi ispiratori del nostro ordinamento, da sempre, già prima dell’approvazione dello statuto dei lavoratori, al fine di diminuire il peso dell’entità dell’acconto dell’imposta. “Il raffronto fra le normative,- legge artt. 1 e 2, comma 4 della legge n. 97 del 1977, art. 4, comma 3 del d.l. n. 69 del 1989 e art. 2 del d.l. n. 417 del 1991 – si legge dalla parte motiva della sentenza – denota un allargamento verso l’ammissibilità della compensazione tra diverse imposte non essendo ripetuta la limitazione “distintamente per ciascuna imposta”.
Luisa Foti
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