I contribuenti che escono dal regime dei minimi a seguito dell’acquisto di un immobile di valore superiore ai 15mila euro possono dedurre le perdite che ne derivano, per una durata massima di 5 anni, a partire dall’anno in cui è stato sostenuto il costo, secondo il principio di cassa.
Con la risoluzione 123/E pubblicata oggi, l’Agenzia fornisce delucidazioni sul trattamento fiscale delle perdite che sono state generate nel corso dell’applicazione del regime dei minimi.
L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la possibilità di portare le perdite in diminuzione del reddito non vale più per gli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2010. Da questa data, infatti, il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile secondo la procedura dell’ammortamento. Pertanto, per evitare un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al professionista in regime di contabilità ordinaria o semplificata, la stessa limitazione vale anche per un professionista che rientri nel regime dei minimi. Ne consegue che il lavoratore autonomo “minimo” non può dedurre per cassa il costo di acquisto di un immobile strumentale acquistato a partire dall’1 gennaio 2010.
Il testo della risoluzione n. 123/E:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4cb2608044dfb3338110910497664fad/ris+123e+del+30+novembre+2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4cb2608044dfb3338110910497664fad