L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 121/2010 ha precisato che le operazioni effettuate dalla stabile organizzazione di un soggetto nazionale nei confronti di operatori insediati in territori a fiscalità privilegiata vanno riepilogate negli elenchi black list. L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato con la circolare n. 53/2010, chiarendo che, considerata la ratio antievasione della norma:
1. non è rilevante se il Paese in cui si svolgono le operazioni sia fuori campo Iva per l’Italia
2.. l’attività di una stabile organizzazione è sempre realizzata nell’interesse e per conto della sua casa madre di cui è un’articolazione e non un soggetto distinto.
Di conseguenza l’obbligo in oggetto non è limitato soltanto alle cessioni e prestazioni effettuate nei Paesi black list, ma può essere esteso anche ad altri Stati o a specifici settori economici e particolari tipologie di soggetti, per prevenire fenomeni più a rischio di frode.
Fonte: Consulenti del lavoro