Corte dei Conti: abuso della segretazione degli atti da parte degli organi dello Stato

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Le “opere segretate“ di cui all’art.33 della legge 14.2.1994, n.109 e successive modificazioni (legge-quadro sui lavori pubblici), sostituito dall’art.17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (approvativo del codice dei contratti pubblici), con decorrenza 2 luglio 2006, sono state oggetto di un’approfondita e complessa istruttoria, conclusasi con una relazione approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ed inviata al
Parlamento. L’indagine ha riguardato le opere eseguite ovvero in corso di esecuzione del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa, limitatamente al Corpo dei vigili del fuoco ed all’Arma dei carabinieri, che per la loro natura o destinazione abbiano carattere riservato ovvero debbano essere eseguite con speciali misure di sicurezza da parte di imprese dotate di specifica abilitazione (NOS). L’esame degli atti si è concentrato su quelli pervenuti negli anni 2005-2007, con aggiornamenti fino a data corrente per gli interventi controllati. Sotto il profilo gestionale l’indagine della Corte ha evidenziato:
– un generalizzato ricorso alla segretazione che, per legge, dovrebbe essere limitata ai soli casi in cui siano richieste misure “speciali” di sicurezza e segretezza ed in presenza dell’esigenza di proteggere gli “interessi essenziali” della sicurezza dello Stato;
– la mancanza di idonea motivazione in numerosi atti di segregazione per lo più adottati da dirigenti e non dall’organo di vertice dell’amministrazione.
Dall’indagine sono emersi, inoltre, numerosi profili di criticità. In particolare:
– genericità e incompletezze nella fase della programmazione che hanno influito sui tempi ed i costi delle opere;
– ritardi abbastanza frequenti e spesso ingiustificati nella stipulazione dei contratti, nella consegna dei lavori e nella loro esecuzione in evidente contrasto con la dichiarata urgenza e indifferibilità degli interventi;
– frequente ricorso a perizie di variante e suppletive in prossimità della scadenza dei termini contrattuali, che spesso sono risultate ascrivibili, non ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili, ma piuttosto a lacune o insufficienze dei progetti
originari emerse in fase esecutiva;
– casi di varianti con modificazioni del progetto iniziale che, tenuto conto dell’importo dei costi aggiuntivi, avrebbero dovuto comportare una nuova dichiarazione di segretazione ed una nuova gara;
– omissione in molti casi di invio di documentazione fondamentale: pareri del C.T.A., verbali di gara, contratti, atti aggiuntivi, verbali di sospensione o interruzione e di ripresa dei lavori, verbali di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori;
– omissione in molti casi di notizie sul possesso “dell’abilitazione di sicurezza” da parte degli incaricati della progettazione, della direzione dell’esecuzione e del collaudo dei lavori, qualora esterni all’amministrazione, nonché delle imprese invitate alle gare.
La corte ha anche espresso delle perplessità sul forte divario tra gli importi delle penali stabilite in sede contrattuale per i ritardi nel completamento delle opere, con importi che vanno da 250 ad oltre mille euro a giorno. La relazione è disponibile sul sito Internet www.corteconti.it, aprendo dall’homepage la cartella: Ultimi documenti pubblicati