In caso di variazione dei dati identificativi dell’ente o del rappresentante legale non è necessario l’invio di un nuovo modello Eas, in quanto queste informazioni sono già state comunicate all’Amministrazione finanziaria. Gli enti associativi devono, infatti, trasmettere tali variazioni all’Agenzia delle Entrate attraverso i modelli AA5/6 e AA7/10. Con la risoluzione n. 125/E, viene chiarito che, per evitare inutili duplicazioni, non occorre comunicare i nuovi dati della sezione “Dati relativi all’Ente e
“Rappresentante legale” del modello Eas, essendo già questi in possesso dell’Agenzia. Si ricorda che il modello, fornendo dati e notizie utili a conoscere e monitorare gli enti associativi, consente di rafforzare la capacità di controllo del Fisco per favorire il
contrasto alla concorrenza sleale tra operatori.
Il testo della risoluzione n. 125/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.