Contratti pubblici: tracciabilità flussi finanziari

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Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonchè gli appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una pubblica amministrazione, pena la nullità del contratto, devono contenere l’indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi allo stesso. Modalità consentite di pagamento sono: bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, la legge consente 180 giorni per l’adeguamento, tramite atto aggiuntivo al contratto esistente come suggerito dalla linee guida dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. La tracciabilità dei flussi finanziari interessa tutta la filiera delle imprese, compresi i subappalti, i noleggi, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici e i progetti preliminari ed esecutivi propedeutici all’appalto. La tracciabilità dei flussi finanziari è stata introdotta dalla legge 136 del 13 agosto 2010 – il cosiddetto piano straordinario contro le mafie – entrata in vigore proprio il 7 settembre scorso.
Sulla legge 136/2010 il ministero dell’Interno ha emanato il 9 settembre scorso la nota n. 13001/118/Gab.
Integrazioni e chiarimenti sull’obbligo di avere un conto dedicato per consentire la tracciabilità dei pagamenti sono contenute nel decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 in materia di sicurezza. Sono state, infine, emanate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le linee guida relative all’operatività della normativa, al fine di dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi legislativi.

Obblighi per i soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità

– utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l’apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);

– effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
– indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:

– contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
– concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
– contratti di partenariato pubblico – privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
– contratti di subappalto e subfornitura;
– contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.