Il monitoraggio fiscale non segue oltreconfine i “diplomatici” e i “frontalieri” che svolgono la loro attività lavorativa all’estero alla data del 31 dicembre dell’anno d’imposta e che al contempo la esercitano in maniera continuativa. Questo requisito si intende rispettato quando la prestazione “estera” dura più di 183 giorni nell’arco dell’anno. Lo chiarisce la Risoluzione n. 128/E dell’Agenzia delle Entrate in risposta alla richiesta d’un contribuente che chiedeva indicazioni sul momento, e sulla durata, delle due attività al fine dell’esonero. Occhio al calendario e all’Atlante geografico – Dunque, nel caso dei “diplomatici” e dei “frontalieri”, l’esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi, porta d’accesso privilegiata che conduce il contribuente agli obblighi del monitoraggio fiscale, è legato all’esistenza e al perdurare all’estero, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle due attività. In pratica, precisa il documento di prassi, a tale data il lavoratore “pubblico”, cioè il “diplomatico”, non deve essere rientrato in Italia, mentre il dipendente “privato”, ovvero il “frontaliere”, deve ancora prestare la sua attività in una zona di frontiera, o in un Paese limitrofo. Esonero al test della continuità – Il venir meno degli obblighi da monitoraggio prevede, inoltre, per entrambe le attività, che la sussistenza della condizione di lavoratore all’estero sia verificata esclusivamente al termine del periodo preso in esame. Dunque, continua la Risoluzione, l’attività lavorativa può considerarsi esercitata all’estero in via continuativa soltanto se svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno. Il testo della Risoluzione n. 128/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.