In tema di recupero di aiuti di Stato, la Suprema Corte ha affermato che la normativa nazionale sulla prescrizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. I Giudici della sezione tributaria hanno evidenziato che la Corte di Giustizia, nella sentenza 20 marzo 1997, ha stabilito che in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali consite solo nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione. Le dette aurorità , dunque, non dispongono di alcun potere discrezionale quanto alla revoca di una decisione di concessione. Di conseguenza, quando la Commissione ordina, con una decisione che non è stata oggetto di un ricorso giurisdizionale, il recupero di importi indebitamente versati, l’autorità nazionale non può legittimamente fare ulteriori accertamenti. Nondimeno, quando l’autorità nazionale lascia scadere il termine stabilito dal diritto nazionale per la revoca della decisione di concessione, la situazione non può essere equiparata a quella in cui un operatore economico ignora se l’amministrazione competente intenda pronunciarsi e il principio della certezza del diritto impone che si metta fine a questa incertezza allo scadere di un determinato termine. Considerata la mancanza di potere discrezionale dell’autorità nazionale, il beneficiario dell’aiuto illegittimamente attribuito cessa di trovarsi nell’incertezza non appena la Commissione adotta una decisione che dichiari l’incompatibilità dell’aiuto e ne ordini il recupero. Il principio della certezza del diritto non può quindi precludere la restituzione dell’aiuto per il fatto che le autorità nazionali si sono conformate con ritardo alla decisione che impone tale restituzione. In caso contrario, il recupero delle somme indebitamente versate diverrebbe praticamente impossibile e le disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato sarebbero private di ogni effetto utile. La Corte ha anche sottolineato che, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto comunitario osta all’applicazione del principio dell’autorità della cosa giuricata ove lo stesso contrasti con il principio di effettività , nei limiti in cui l’applicazione del primo principio impedisce il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva.
Fonte: Litis.it