Transfer pricing, patti chiari per evitare sanzioni

0
399

Mano tesa del Fisco verso chi gioca a carte scoperte e predispone la documentazione utile al riscontro della conformità al valore normale delle operazioni infragruppo. L’adozione di questo regime è un vero e proprio indice segnaletico della presenza di un atteggiamento cooperativo, trasparente e di buona fede e consente alle imprese di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni connesse a rettifiche di transfer pricing, qualora venga predisposta la documentazione definita nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 29 settembre 2010. Con la Circolare 58/E di oggi, le Entrate forniscono indicazioni e chiarimenti sul regime, sottolineandone la coerenza con i contenuti del Codice di Condotta europeo di cui alla risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2006, nonché con le nuove Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento pubblicate il 22 luglio 2010. Ne deriva che le omissioni o le inesattezze parziali relative anche a operazioni residuali non comportano l’applicazione delle sanzioni se la loro eventuale esclusione non compromette l’analisi.

Favor rei per i periodi d’imposta passati – Uno dei chiarimenti a impatto immediato riguarda la conferma dell’applicabilità del principio del favor rei. Porte aperte, quindi, per le attività istruttorie in corso o, comunque, non ancora perfezionatesi in un atto di accertamento, per le quali il contribuente può accedere al regime di disapplicazione delle sanzioni se trasmette la comunicazione di possesso della documentazione all’Agenzia entro il 28 dicembre 2010. In tali casi viene riconosciuta la possibilità di esibire un set documentale con contenuti inferiori rispetto a quelli richiesti a regime, a condizione che l’analisi sia successivamente integrata a richiesta dell’Amministrazione.

La documentazione: indice e gradazione – La circolare chiarisce la filosofia alla base della diversificazione della documentazione idonea, costituita dal “Masterfile” e dalla “Documentazione Nazionale”, a seconda che il soggetto considerato sia una holding, una sub-holding o un’impresa controllata (o una stabile organizzazione in Italia di una controllata estera), residenti a fini fiscali in Italia. Inoltre, per le piccole e medie imprese è prevista una semplificazione nella presentazione della documentazione, che alleggerisce l’onere documentale.

Termini di consegna – La consegna della documentazione può richiedere un ragionevole lasso di tempo per la sua collazione. Per questo motivo, in assenza di consegna immediata, il contribuente può fornire la documentazione all’Amministrazione finanziaria entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. 7 giorni in più sono poi previsti se nel corso della verifica si richiedono informazioni supplementari.

Valutazione della idoneità della documentazione – Il concetto di “idoneità” della documentazione va inteso in maniera sostanziale. In pratica, la documentazione non può essere considerata idonea quando, pur rispettando la prevista struttura formale, non contiene informazioni complete e conformi, oppure le stesse non sono veritiere. Si precisa, inoltre, che rientrano tra le omissioni parziali di cui al citato provvedimento anche quella connessa all’omessa documentazione di operazioni residuali rispetto al totale delle operazioni documentate non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo e la sua correttezza, e che pertanto non pregiudicano l’applicazione della norma agevolativa.

Rilievo in sede di verifica – La valutazione dell’idoneità della documentazione deve essere effettuata dai verificatori se viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, salvo il potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente questo dato. Per questo motivo, se il contribuente ha aderito al regime di oneri documentali, non può aderire al verbale di constatazione che contenga rilievi sui prezzi di trasferimento (art. 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218). Ciò in quanto, in questa ipotesi, il verbale non consente di individuare le sanzioni minime sulle quali opererebbe la riduzione prevista dalla norma citata, dato che l’applicabilità di quelle connesse ai rilievi sui prezzi di trasferimento è rimessa alla successiva valutazione dell’Ufficio accertatore.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.