La variazione delle riserve tecniche obbligatorie, relative al ramo vita, concorre a formare il reddito d’esercizio non più in maniera piena ma con una limitazione. Quest’ultima è ottenuta applicando alla variazione stessa una specifica percentuale derivante dal rapporto tra ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, anche se esenti o esclusi. I ricavi rilevanti sono soltanto quelli relativi al ramo vita e sono esclusi quelli riguardanti le polizze il cui rischio di investimento è sopportato dagli assicurati nonché quelli relativi alla gestione dei fondi pensione. Con la circolare 60/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla corretta applicazione del regime fiscale per la determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative, recentemente modificato dall’art.13-bis del Dl 78/2010. Il nuovo regime produce i suoi effetti, anche se nella misura ridotta del 50 per cento, già in sede di versamento del secondo acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 luglio 2010.