La quarta sezione penale della corte di Cassazione interviene nella delicata materia delle morti per esposizione ad amianto in fabbrica con la sentenza n. 43786/10 che segnala Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro è responsabile di omicidio colposo solo nel caso in cui si dimostri l’esposizione prolungata del lavoratore all’amianto quale causa del tumore che ne ha determinato la morte e che quindi non sia solo una delle possibili cause.
La potenzialità del fattore come il mesotelioma pleurico che ha stroncato l’operaio, non è quindi da sola sufficiente a far scattare la condanna, ma il giudice di merito ha l’obbligo di approfondire la circostanza se la protratta esposizione all’agente patogeno possa agevolare o meno lo sviluppo della malattia e se nel caso di specie l’accelerazione risulti avvalorata da elementi rilevanti sul piano fattuale.
In ogni caso, secondo gli ermellini risponde di omicidio colposo l’intero consiglio di amministrazione della società laddove si accerti che non sono state poste in essere, per evitare l’evento dannoso, le misure di sicurezza più adeguate rispetto alle conoscenze scientifiche dell’epoca.
Annullando la sentenza d’appello con rinvio la Cassazione ha investito il giudice del merito affinché accertasse se il processo che ha determinato la formazione del cancro sia cominciato per l’esposizione del lavoratore all’amianto e se all’interno della comunità scientifica sia sufficientemente radicata, e su solide basi, la convinzione che la prolungata esposizione all’agente patogeno renda la situazione irreversibile, così come verificare gli indizi del processo accelerativo.
Non vi è dubbio anche per il giudice di legittimità però che gli obblighi datoriali in particolare in merito alle misure di sicurezza sono fondamentali ed i membri del consiglio di amministrazione dell’azienda potranno essere condannati per il reato contestato se si dovesse accertare l’esistenza del nesso di causalità fra la violazione della normativa a tutela dei lavoratori e il decesso dell’operaio.
Per ridurre l’esposizione all’amianto, infatti, sarebbero bastati un impianto di aspirazione, una dotazione di mascherine personali e il semplice accorgimento di bagnare le polveri.
Giovanni D’Agata