Dichiarazione emendabile anche dopo l’accertamento

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 5 novembre 2010, n. 22553, ribadisce un principio più volte affermato, specificando che, nonostante la dichiarazione possa essere ritrattata in sostanza senza limiti di tempo, diverse sono le conseguenze in tema di onere della prova a seconda del momento in cui avviene l’emendazione.

In breve, ove il contribuente invii la dichiarazione rettificativa prima della notifica dell’avviso di liquidazione (nelle imposte sui redditi e nell’IVA, quindi, prima della notifica dell’accertamento) “l’ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a suo carico”. Qualora, invece, la dichiarazione sia emendata ad accertamento notificato, la correzione, “venendo necessariamente ad operare in fase contenziosa, pone a carico del contribuente tutti gli oneri di dimostrazione sulla correttezza della rettifica proposta”.

L’assunto necessita di molte spiegazioni, siccome è palese che il contribuente non può, anche se ciò potrebbe evincersi da una superficiale lettura della sentenza, correggere la dichiarazione a suo sfavore dopo l’accertamento al fine di rendere “non più attuale” la pretesa erariale.

Innanzitutto, occorre fare un breve riferimento all’art. 2 del DPR 322/98. Il comma 8 di detta norma consente al contribuente di rettificare la dichiarazione a favore dell’Erario entro il termine per l’accertamento, mentre il comma 8-bis, relativo alla dichiarazione rettificativa a favore del contribuente, la consente entro il termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. È opinione consolidata che il rispetto di quest’ultimo termine è strumentale alla possibilità di fruire della compensazione, e che, dopo, si può sempre chiedere il rimborso delle somme versate per errore o a titolo cautelativo, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.

Tanto premesso, vi sono parecchie situazioni in cui la necessità di modificare la dichiarazione non appare chiaramente pro o contro il contribuente: si pensi a erronee indicazioni dei crediti d’imposta, frutto di semplici errori di compilazione (credito d’imposta “nel rigo sbagliato”). O, ancora, all’errata compilazione dei dati concernenti gli studi di settore, con i conseguenti riflessi sulla congruità.
Angelo Saitta