Si può rimediare alla mancata presentazione, scaduta il 5 ottobre, pagando la sanzione ridotta di 21 euro
Stanno per scadere i termini per regolarizzare l’omessa presentazione di Unico 2010.
I contribuenti che non hanno trasmesso entro il 5 ottobre scorso il modello dichiarativo dei redditi relativo all’anno d’imposta 2009 (o anche la dichiarazione Iva e quella Irap), hanno tempo fino al 29 dicembre per porvi rimedio, pagando una sanzione ridotta di 21 euro per ciascuna dichiarazione non prodotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
Dichiarazione tardiva: che fare?
Da alcuni anni il termine ultimo per presentare il modello Unico e la dichiarazione Irap, da parte dei contribuenti tenuti alla modalità telematica e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è fissato al 30 settembre (per quelli che hanno periodo d’imposta “a cavallo”, c’è invece tempo fino all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio).
Quest’anno, per un problema tecnico occorso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate proprio nell’ultimo giorno utile per l’invio, sono state considerate regolarmente presentate le dichiarazioni trasmesse entro il 5 ottobre.
Tale circostanza, però, dal momento che non si è trattato di una proroga, non incide sul conteggio dei 90 giorni entro i quali porre rimedio all’eventuale mancato inoltro dei modelli.
Pertanto, mercoledì 29 dicembre resta l’ultimo giorno utile per evitare che le dichiarazioni non inviate tempestivamente alle Entrate modifichino il loro status da tardive a omesse.
Il contribuente che non ha trasmesso una o più dichiarazioni, infatti, può regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997), trasmettendo per via telematica il modello, entro 90 giorni dalla scadenza “saltata”, e pagando contestualmente la sanzione ridotta nella misura di 21 euro per ciascuna dichiarazione non inviata.
Il ravvedimento – a cui si può aderire a condizione che, nel frattempo, non sia stata contestata la violazione e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente sia venuto a conoscenza – prevede la riduzione a 1/12 della sanzione minima prevista (258 euro).
L’entità della “pena” è destinata ad aumentare per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio dell’anno prossimo: la legge di stabilità 2011 ha infatti ritoccato al rialzo la misura delle sanzioni ridotte applicabili in caso di ricorso al ravvedimento o agli istituti deflativi del contenzioso. In particolare, per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione passerà a 1/10 del minimo, cioè a 25 euro.
Invio della dichiarazione e pagamento della sanzione
Ultime ore, quindi, a disposizione dei contribuenti per trasmettere le dichiarazioni “dimenticate” ed effettuare contestualmente il pagamento della sanzione ridotta tramite modello F24, con indicazione del codice tributo 8911. Nel caso di mancata presentazione di Unico 2010 relativo sia ai redditi sia all’Iva, va versata una sanzione di 21 euro per ciascuna dichiarazione omessa.
Lilia Chini