Cassazione: l’ex marito è obbligato a mantenere il figlio maggiorenne precario anche se questi non convive più con la madre

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Una nuova decisione che farà discutere in favore dei cosiddetti “bamboccioni”, così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” sulla sentenza n. 18 del 3 gennaio 2010 secondo cui l’ex moglie ha diritto all’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, precario, anche se questo vive da un’altra parte purché non sia economicamente indipendente.
Nel caso di specie la prima sezione civile della Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imprenditore che era stato condannato prima dal Tribunale di Savona e poi dalla Corte d’Appello di Genova a versare alla ex moglie 400 euro al mese anche per il mantenimento della figlia maggiorenne e non più convivente che svolgeva solo lavori precari.
Sull’obbligo del mantenimento della figlia, gli ermellini hanno sostenuto che “la valutazione del giudice di merito, in ordine alla precarietà e modestia delle attività lavorative svolte dalla figlia, costituisce motivazione adeguata del rigetto della domanda di riduzione dell’assegno”.