Rimborsi Iva a consorzi: va provata la natura commerciale dell’attività

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Confermata la tesi del fisco sulle condizioni per detraibilità e restituzione dell’imposta sugli acquisti
E’ legittimo il diniego del rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione per l’anno 2003, opposto dall’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi in cui il contribuente non allega agli atti del processo la documentazione necessaria per valutare l’effettuazione di prestazioni di servizi soggette a Iva e la spettanza del rimborso ai sensi dell’articolo 30 del Dpr 633/1972.
Vale a dire, il rimborso non spetta qualora non è possibile conoscere la reale natura dell’attività economica svolta perché non è stata prodotta:
· copia delle dichiarazioni relative al biennio precedente al 2003 e delle fatture attive eventualmente emesse nello stesso periodo
· copia dell’ulteriore documentazione contabile, quale registri Iva e fatture, ed extra-contabile, come lo statuto del consorzio, da cui potere desumere il “ribaltamento” pro quota ai consorziati dei costi sostenuti per loro conto dall’ente collettivo nel periodo considerato.

E’ quanto deciso nel merito dalla Commissione tributaria regionale di Milano, in seguito all’appello proposto dall’ufficio di Monza 1 dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 70/50/09, recentemente passata in giudicato.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/rimborsi-iva-consorzi-va-provata-natura-commerciale-dell-attivita