L’Inps, con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010, comunica che non rinuncerà all’avviso bonario, l’invito ai trasgressori a pagare spontaneamente le somme dovute e non versate, prima di notificare il nuovo “avviso di addebito” che ha valore di titolo esecutivo.
La formazione e la notifica dell’avviso di addebito avverrà, quindi, solo qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario. Dal 1° gennaio2011, per effetto della legge n. 122/10, l’Inps può emettere un avviso di addebito, dal valore di titolo esecutivo. Tale avviso contiene, tra l’altro, l’intimazione al pagamento entro 60 giorni dalla notifica, decorsi i quali l’agente della riscossione potrà avviare le procedure di espropriazione forzata.
L’avviso di addebito potrà essere opposto entro 40 giorni dalla notifica e sarà sempre possibile richiedere all’agente della riscossione di pagare in forma rateale l’importo indicato sull’avviso di addebito (come per le cartelle di pagamento). Il nuovo avviso di addebito sarà utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o da organi di vigilanza, anche se di altri enti.
Fonte: Consulenti del lavoro