Poche novità per gli appalti pubblici nel “milleproroghe”

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E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, del 29 dicembre 2010, il D.L. n. 225/2010 (c.d. “mille proroghe”) che dispone (art. 1, comma 1) la proroga di tutti i provvedimenti riportati nella Tabella 1 (cfr. allegato) fino al 31 marzo 2011. Tra gli interventi di maggiore interesse per il settore si segnala la modifica del comma 9-bis (primo e secondo periodo) dell`art. 253 del Codice dei Contratti (D.lgs n. 163/06), in cui e` contenuta la norma di carattere transitorio che consente alle imprese di fare riferimento, per la qualificazione agli appalti pubblici:

· ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la Soa, per comprovare i requisiti attestanti capacita` economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo;
· a tutto il decennio antecedente la data di detta sottoscrizione, per comprovare il requisito di idoneita` tecnica mediante i lavori eseguiti (importo complessivo e importi unitari dei lavori realizzati in ciascuna categoria oggetto della richiesta).

E`, altresi`, prorogata al 31 marzo p.v. anche la possibilita`, per i progettisti, di dimostrare i requisiti di capacita` tecnico-professionale ed economico-finanziaria facendo riferimento ai migliori tre anni del quinquennio (o ai migliori cinque anni del decennio) precedente la data di pubblicazione del bando di gara (comma 15-bis dell`art. 253 del Codice dei Contratti). E`, infine, previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri – di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze – possa, tuttavia, disporre con decreto l`ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011. In considerazione del limitato periodo di proroga (31 marzo 2011), si evidenzia alle imprese, interessate al rinnovo della qualificazione, la necessita` di valutare la sottoscrizione anticipata del relativo contratto con la SOA, per potersi avvalere di un piu` lungo periodo di riferimento dei relativi requisiti tecnico-economici.

Fonte: Ance