Di nuovo in moto i codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta sugli incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l’acquisto di veicoli ecologici, nonché quelli relativi all’installazione sui veicoli di impianti a metano o Gpl e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole. A partire dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, infatti, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, nonché gli eventuali cessionari dei crediti possono tornare a compensarli. E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 8/E. Si chiude così la fase di sospensione dei relativi codici tributo e se ne dispone la riapertura, dopo aver individuato e risolto alcune anomalie che l’Amministrazione finanziaria aveva riscontrato in passato nell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta sugli incentivi per la rottamazione auto. Il testo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.