Consob: avvia consultazione su pubblicita’ bond bancari

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Consob ha sottoposto a consultazione la bozza di una comunicazione che ha per oggetto i messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari non-equity, con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie. La comunicazione richiama la disciplina applicabile in materia e formula alcune raccomandazioni.
L’iniziativa della Consob, si legge nella newsletter settimanale, muove dalla necessita’ di fornire indicazioni sulla corretta interpretazione delle disposizioni in materia di pubblicita’ a fronte di messaggi il cui contenuto non appare del tutto in linea con i principi normativi in vigore, con particolare riferimento a operazioni di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni senza preventivo collocamento tramite intermediari. In tali casi, infatti, il ricorso al messaggio pubblicitario costituisce il principale strumento attraverso il quale gli emittenti/offerenti promuovono la vendita degli strumenti finanziari offerti.
Nella comunicazione, dopo aver richiamato la disciplina applicabile alla materia, si forniscono indicazioni in ordine al contenuto dei messaggi pubblicitari, evidenziando comportamenti che non si ritengono conformi alle disposizioni vigenti e che potrebbero formare oggetto di interventi da parte della Consob.
Per quanto attiene alle disposizioni previste in materia di annunci pubblicitari, nella premessa si specifica che queste sono applicabili in tutte le ipotesi che ricadono sotto la disciplina dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, nonche’ – in linea con il dettato comunitario – in tutti i casi in cui la normativa comunitaria prescrive l’obbligo di redigere un prospetto.
Quanto alle disposizioni applicabili, vengono richiamati come principi il fatto che l’annuncio pubblicitario indica che un prospetto e’ stato o sara’ pubblicato e il luogo in cui il pubblico puo’ procurarselo; la pubblicita’ deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale; le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti; in coerenza con tale principio, l’annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti deve specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento, deve rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio e deve operare il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto o con un parametro coerente; deve inoltre indicare i rendimenti al netto degli oneri fiscali; gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati ne indicano le fonti; il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio deve essere coerente con le informazioni contenute nel prospetto; 7) ogni annuncio pubblicitario deve recare con evidenza l’ avvertenza: “prima dell’adesione leggere il prospetto”.

Venendo quindi all’analisi delle modalita’ di redazione dei messaggi pubblicitari, con particolare riferimento alla promozione di acquisto in Borsa di obbligazioni bancarie, la Consob ribadisce nella comunicazione che uno dei criteri principali dettati dalla normativa in materia prevede che il messaggio pubblicitario non solo deve essere coerente con quanto indicato nel prospetto e non deve contenere imprecisioni, ma soprattutto non deve indurre in errore l’investitore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti offerti. Sono quindi elencati alcuni comportamenti che non appaiono in linea con la normativa di riferimento e sono pertanto da evitare nei messaggi pubblicitari. Tra questi si segnalano l’utilizzo di espressioni non conformi alle effettive caratteristiche dell’investimento; il ricorso a termini che enfatizzano i vantaggi dell’investimento, ridimensionandone i rischi, anche con il ricorso a specifiche modalita’ grafiche; l’evidenziazione dei soli tassi cedolari massimi conseguibili; l’omessa indicazione della circostanza che il rendimento puo’ variare nel tempo.

A conclusione della comunicazione la Commissione sottolinea che la pubblicita’ deve sempre essere chiaramente riconoscibile come tale. Un’ultima raccomandazione concerne, infine il riferimento obbligatorio al prospetto informativo: il messaggio pubblicitario deve indicare l’autorita’ che ha approvato il prospetto e la data di approvazione; deve evitare rinvii ad altri documenti diversi dal prospetto che non siano stati approvati dalla Consob o da altra autorita’ estera competente; qualora il prospetto sia disponibile su un sito web, questo dovra’ garantire un’agevole ed immediata individuazione del documento.

consultazione_comunicazione_messaggi_pubblicitari_20110117

Fonte: Borsa italiana