L’attuale sistema degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili ha consentito all’Italia di attrarre negli ultimi anni investimenti per miliardi di euro con effetti concreti sia sul lato della produzione di energia, dove la percentuale delle FER supera oramai il 20% del totale, sia sul lato occupazionale con la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro sparsi su tutto il territorio nazionale.
Anche negli ultimi due anni, caratterizzati dalla più grave crisi economica e finanziaria globale dal secondo dopoguerra, il settore delle fonti rinnovabili ha continuato ad attrarre investimenti, generare utili, occupazione, filiere industriali importanti. La spina dorsale di questo “movimento” è stato un sistema nazionale di incentivi efficiente ed efficace, modulato quasi sempre con sapienza e innovazione anche rispetto alle esperienze compiute da altri Paesi europei.
Questo sistema di incentivi necessita oggi di una profonda revisione che consenta di eliminare alcune distorsioni interne e di rispondere in maniera efficace agli ambiziosi obiettivi europei al 2020 in tema di incidenza delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissoni di gas serra. Allo stesso tempo, crediamo, un processo di revisione generale non può generare equivoci sugli obiettivi, modificare parametri chiave che hanno spinto tanti soggetti a pianificare investimenti a lungo termine in settori chiave quali quello dell’energia eolica e solare fotovoltaica. L’approvazione del Nuovo Conto Energia per il solare e delle Linee Guida sulle Autorizzazioni per gli impianti rinnovabili, e il conseguente adattamento della normativa regionale, hanno avuto il fondamentale pregio di definire un orizzonte temporale di stabilità, condizione ideale per attrarre nuovi investimenti e per non fermare quelli incorso.
La Proposta di Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 28/2009 (Atto di Governo n. 302), anche se presenta indubbi meriti di chiarezza e di sistematicità della matera e contiene notevoli passi in avanti per quanto concerne l’incentivazione della generazione termica e della biomassa, include alcune soluzioni potenzialmente in grado di “inceppare” la macchina messa in moto negli ultimi tempi e di ostacolare lo sviluppo di settori chiave per il raggiungimento degli obiettivi al 2020. Dunque il testo, emanato con il proposito di sistematizzare la materia degli incentivi alle rinnovabili, rischia in realtà di bloccare alcune delle tecnologie più promettenti e in rapido sviluppo come l’eolico e il solare fotovoltaico. Gli emendamenti che alcune organizzazioni ambientaliste – Greenpeace, Legambiente e WWF – assieme a Fondazione Sviluppo Sostenibile, Kyoto Club e Ises Italia presentano qui di seguito, sono intesi a correggere migliorando il decreto con l’obiettivo di dare stabilità del mercato delle rinnovabili, efficienza degli incentivi, perseguimento degli obiettivi fissati al 2020.
Emendamenti proposti
1. L’Art. 4, al comma 3 demanda alle Regioni e alle Province Autonome l’individuazione dei casi in cui la presentazione di più progetti riconducibili al medesimo soggetto, per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e collocati nella medesima area o in aree contigue, sono da considerare unico impianto. La definizione di “aree contigue” è troppo generica e, per evitare eccessive discrezionalità, va sostituita da indicazioni più puntuali.
2. All’Art. 8, al comma 5, per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole si propone la cancellazione del limite di 1 MW e del rapporto tra potenza e superficie del terreno nella disponibilità del proponente non superiore a 50 kW per ettaro nelle Regioni che hanno adottato gli strumenti di programmazione previsti all’articolo 17 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, escludendo comunque la possibilità di realizzare tali impianti in aree agricole di pregio destinate a produzioni strategiche e in aree HNV (aree agricole ad elevato valore naturale), identificate dalle Regioni anche in base ai Piani Paesaggistici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr. 42 e successive modifiche.
3. All’Art. 22, al comma 2, lettera e) eliminare la parola “esclusivamente” e sostituire le parole “di integrale ricostruzione” con le parole “con un sostanziale ammodernamento che ne consenta un prolungato riutilizzo“.
Motivazione : È contrario alla logica ecologica incentivare lo spreco e non incoraggiare il riutilizzo prolungato di beni e servizi. Si pensi ad esempio alle opere civili delle centrali idroelettriche: la formulazione attuale spinge a demolire cose riutilizzabili per poter prendere gli incentivi.
4. L’Art.22, al comma 3 “La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale non superiore a 5 MW elettrici, nonché di potenza qualunque se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, e da centrali ibride, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri” è sostituito dal seguente: “La produzione di energia da impianti di cui al comma 1, compresi gli impianti, di qualunque potenza se alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili e da centrali ibride, ha diritto a un incentivo sulla base dei seguenti criteri:”.
Motivazione: Le aste al ribasso sono strumenti che possono dar luogo a pesanti distorsioni del mercato e consentire l’ingresso di capitali finanziari dalla dubbia provenienza.
5. All’Art. 22, il comma 4 è, in coerenza con il precedente emendamento, cancellato.
6. Art.23, al comma 5, dopo le parole “annualmente” aggiungere le parole “o semestralmente se richiesto dal produttore” e sostituire le parole “pari al 70% del prezzo” con le parole “pari allo 85% del prezzo”.
Motivazione: La cadenza del ritiro, praticabile, trimestrale aiuta i produttori e contribuisce a ridurre gli oneri finanziari. Un taglio del 30% del prezzo è eccessivo, un taglio del 15% sarebbe consistente, ma più sostenibile.