Si comunica a tutti gli operatori interessati che il GSE, al fine di determinare e trasmettere all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas i dati e i rapporti relativi agli adempimenti di cui alla Delibera VIS 176/10, ha provveduto, in data 12 gennaio 2011 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera), a inviare a ciascuna impresa distributrice e impresa di vendita l’elenco dei dati mancanti necessari al calcolo del Contributo in conto scambio anno 2009 per tutte le convenzioni di scambio sul posto che risultano attivate dal medesimo GSE entro la suddetta data del 12 gennaio.
L’ invio delle informazioni necessarie alle determinazioni dei conguagli da parte del GSE dovrà essere completato, mediante il portale applicativo, entro le tempistiche previste dalla deliberazione e in particolare:
– le imprese distributrici sono tenute a trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero entro il 27 gennaio 2011, i dati di misura necessari per l’applicazione del conguaglio dello scambio sul posto per l’anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie (e completare la trasmissione delle misure mancanti entro i successivi tre mesi ovvero entro il 12 aprile 2011);
-le imprese di vendita sono tenute a trasmettere al GSE, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero entro il 27 gennaio 2011, le informazioni necessarie per l’applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l’anno 2009, in numero almeno pari al 99% di quelle complessivamente necessarie (e completare la trasmissione delle informazioni entro i successivi tre mesi ovvero entro il 12 aprile 2011).
Pertanto, si specifica che nel predisporre i rapporti per l’Autorità relativi alle trasmissione di dati e di informazioni da parte delle imprese distributrici e delle imprese di vendita, il GSE considererà come “dati complessivamente necessari” ai fini dell’applicazione a conguaglio dello scambio sul posto per l’anno 2009, quelli relativi alle suddette comunicazioni del 12 gennaio 2011.
Si segnala infine che le imprese di vendita dovranno segnalare, esclusivamente tramite portale applicativo, eventuali utenti dello scambio sul posto, ricompresi nel novero delle informazioni necessarie al calcolo del contributo in conto scambio comunicati dal medesimo GSE alla data del 12 gennaio 2011, per i quali non è attivo un rapporto di fornitura di energia elettrica al fine di darne evidenza nei rapporti da trasmettere all’Autorità.