Inail: ecco le retribuzioni dei lavoratori italiani operanti in Paesi extraUe

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L’INAIL, con la circolare n. 11 del 25 gennaio 2011 rende noto le retribuzioni convenzionali per l’anno 2011 per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari dove non sono previsti da accordi sulla sicurezza sociale.

Quadro Normativo

Decreto legge n. 317 del 31 luglio 1987,convertito con modificazioni in legge n. 398 del 3 ottobre 1987: “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari”. Articolo 1: assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Articolo 4, comma 1: retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale
Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999”. Articolo 4, comma 1: retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita. Articolo 7: Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
Decreto 3 dicembre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze: “Determinazione, per l’anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”
Circolare Inail n. 54/1988: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”
Circolare Inail n. 68/1989: ”Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1989. Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura”
Circolare Inail n. 7/2010: ”Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2010”
Circolare Inail n. 11/2010: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2010”
Lettera Direzione Centrale Rischi del 15.12.2000: “Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986”.

PREMESSA
Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2011 dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari sono fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle contenute nell’Allegato 1.

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
Tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Ai fini assicurativi INAIL, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali in argomento:
1. Stati membri dell’Unione Europea
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia,Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria
– Liechtenstein, Norvegia, Islanda
– Svizzera.
Per questi Paesi la normativa comunitaria di riferimento è il Regolamento CEE n. 1408/71 ed il suo Regolamento di applicazione n. 574/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale
– Argentina
– Australia (Stato del Victoria)
– Brasile
– Canada (Provincia dell’Ontario; Provincia del Quebec)
– Capoverde
– Croazia
– Isole del Canale ( Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou)
– ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo)
– Principato di Monaco
– San Marino
– Santa Sede
– Tunisia
– Turchia
– Uruguay
– Venezuela.

FRAZIONABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni risoluzioni del rapporto di lavoro trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese.

DISPOSIZIONI
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto 3 dicembre 2010. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle citate tabelle.

IL DIRETTORE GENERALE