Arrivano ulteriori chiarimenti dalle Entrate sull’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti passivi Iva con attori economici che si trovano nei Paesi black list, in risposta ad alcuni quesiti sottoposti all’Amministrazione finanziaria dai contribuenti. Tra le risposte di maggiore interesse, contenute nella circolare 2/E, ci sono quelle sulle spese di trasferta, sugli acquisti effettuati da un operatore economico non black list ma con rappresentante fiscale nominato in un Paese a fiscalità privilegiata, sulle cessioni e acquisti di beni “estero su estero” e quella che fuga i dubbi sui rapporti tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso.
Spese di trasferta dei dipendenti fuori dalla comunicazione black list – In caso di trasferta in Paesi black list, le prestazioni di servizi, come, per esempio, quelle relative ai trasporti o quelle alberghiere, non devono essere riportate nella comunicazione delle operazioni Iva con Paesi black list in tutti i casi in cui queste spese – di regola, di importo esiguo – siano correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa.
Fuori dalla comunicazione gli acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante fiscale nominato in un Paese a regime fiscale privilegiato – Non rientrano tra le operazioni soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in un Paese black list, se l’operatore economico “rappresentato”, che costituisce la reale controparte dell’operazione, è localizzato in un Paese a fiscalità “ordinaria”.
Per le operazioni estero su estero se non c’è Iva non c’è comunicazione – Per le cessioni o per gli acquisti di beni effettuati direttamente all’estero, quindi non soggetti a Iva, da una stabile organizzazione italiana con sede in un Paese black list, come ad esempio, l’acquisto di carburanti, non è previsto l’obbligo di comunicazione.
Nessun conflitto tra comunicazione integrativa e ravvedimento operoso – Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente può rettificarla o integrarla entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Passato questo termine, è possibile presentare la comunicazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e versare, quindi, le sanzioni ridotte entro un anno dall’omissione o dall’errore, a patto che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.