Aumentano le sanzioni e gli interessi per la regolarizzazione delle ritenute

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Legge di stabilità 2011 e aumento del tasso di interesse legale dal 01.01.2011 rendono più onerosa per il sostituto d’imposta la regolarizzazione di insufficiente o omesso versamento di ritenute o altre eventuali violazioni sanzionabili. Il DM 7 dicembre 2000 ha stabilito che gli interessi, dal 01.01.2011, salgono dall’1% al 1,5%.
La legge 220/2010 ha stabilito, a decorrere dal 1° febbraio 2011, l’aumento delle sanzioni in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni non ancora contestate dall’Amministrazione Finanziaria. La sanzione del 30% per l’omesso e/o insufficiente versamento di ritenuta, ridotta diventa del 3% o 3,75%.
La sanzione mantiene il codice tributo 8906 e va sempre indicata sul mod. F24 distinta dall’importo delle ritenute non versate comprendenti anche gli interessi calcolati dal giorno di scadenza dell’obbligo di versamento. Il versamento tardivo senza versamento degli interessi e della sanzione ridotta sconta la violazione per intero.
La sanzione in misura ridotta passa quindi da un dodicesimo a un decimo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo, sanato nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito, da un decimo ad un ottavo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo, sanato entro il termine per la presentazione della dichiarazione, da un dodicesimo ad un decimo del minimo, in caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di legge sanata entro 90 giorni dalla scadenza.
Anche la mancata presentazione del Modello F24 a zero, gode della sanzione ridotta. Dal 1° febbraio 2011 la presentazione entro 5 giorni la sanzione ridotta è €. 6,00 rispetto alla sanzione minima di €. 51,00, oltre 5 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ridotta ad €. 19,00 rispetto alla sanzione minima di €. 154,00. In tale fattispecie sul Modello F24 il codice tributo è 8911. In caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, la regolarizzazione deve avvenire entro 90 giorni dal relativo termine. La suddetta regolarizzazione si concretizza con l’invio della dichiarazione e il versamento dell’importo ridotto di €. 25,00 (sanzione minima €. 258,00). Anche qui il codice tributo è 8911.
Quanto sopra non vale per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011.

Fonte: Consulenti lavoro