La detrazione del 55 per cento spetta anche per l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limitatamente però alla produzione di energia termica e di acqua calda. E’ la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E, a un contribuente che chiedeva, sulla base di una recente nota dell’Agenzia Enea, la conferma del beneficio fiscale anche per gli impianti solari termodinamici. Gli impianti termodinamici sono uguali a quelli solari – A detta dell’Enea, infatti, i sistemi termodinamici a concentrazione solare, che utilizzano il sole per produrre energia termica, convertibile anche in energia elettrica, sono pienamente assimilabili agli impianti solari. La stessa Enea differenzia, per l’applicazione del beneficio fiscale introdotto dalla legge Finanziaria del 2007 ed esteso a tutto il 2011, i sistemi utilizzati per la sola produzione di acqua calda, per i quali spetta interamente il beneficio, da quelli per la produzione combinata di energia elettrica e termica, per i quali la detrazione spetta limitatamente agli usi termici. La certificazione di qualità – Anche in merito alla certificazione di qualità, richiesta per la detrazione, l’Enea specifica che è applicabile, in linea di principio, la normativa vigente per i collettori solari (EN 12975), sostituibile altrimenti da una certificazione di qualità approvata dalla stessa Agenzia Enea. Beneficio in proporzione – Sulla base di tali indicazioni, l’Agenzia delle Entrate oltre a riconoscere il beneficio fiscale per questa tipologia di impianti, precisa che la quota di spesa detraibile, nel caso di impianto a produzione combinata, può essere data dalla percentuale di energia termica prodotta rispetto a quella complessivamente sviluppata dall’impianto. La proroga del bonus e le nuove quote – L’Agenzia, infine, ricorda che la legge di Stabilità 2011, oltre a prorogare il bonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ha stabilito che la detrazione venga ripartita in dieci quote costanti di pari importo, anziché in cinque. Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it