Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto ha impugnato le seguenti leggi regionali:
– su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge della Regione Abruzzo n. 51/2010. La legge regionale è censurabile in relazione al comma 2 dell’art. 6 che dispone un generalizzato meccanismo di proroga dei contratti di collaborazione in essere del personale in servizio presso l’Ufficio del BURA senza alcuna indicazione di limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma statale di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, ponendosi, altresì, in contrasto con l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, come convertito in legge n. 122/2010, secondo il quale il ricorso a personale con contratti di collaborazione può avvenire, dall’anno 2011, esclusivamente “nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. Ciò viola il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi (articolo 117, comma 3, Cost).
Tale disposizione viola, altresì, i principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione e l’art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello stato l’ordinamento civile.
Su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata anche impugnata la legge della Regione Abruzzo n. 54/2010, “Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate; disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva”. La legge, dopo aver quantificato gli oneri relativi agli interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno, imputa la relativa spesa su un capitolo del bilancio regionale completamente privo della necessaria copertura finanziaria, in contrasto con l’art. 81, comma 4 della Costituzione.