Bollo zero per la rappresentanza fiscale

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Le procure speciali conferite per assistere o rappresentare i contribuenti, anche in sede di adesione, non sono soggette a imposta di bollo. La regola vale anche per quanto riguarda l’autenticazione della firma apposta in calce alla procura. E’ questo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate in merito a una questione oggetto di difformità interpretative e che trova un chiarimento definitivo con la risoluzione n. 13/E. La procura è “speciale” anche per il bollo – Secondo l’ordinamento tributario vigente, i contribuenti possono avvalersi di un procuratore generale o speciale per farsi assistere e rappresentare presso gli uffici finanziari e di un procuratore speciale per farsi rappresentare in sede di accertamento con adesione. In quanto negozio unilaterale di natura privatistica, la procura è soggetta all’imposta di bollo di 14,62 euro. Lo stesso vale, in linea generale, per le procure speciali. Tuttavia, l’art. 5 della Tabella allegata al Dpr 642/72, esenta dal bollo atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni o denunzie, documenti e copie presentati ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie. Ma anche il fine deve essere “speciale” – Nel caso specifico, le procure speciali, presentate per rappresentare e assistere i contribuenti o per rappresentare il contribuente in sede di accertamento con adesione, in quanto utilizzate nell’ambito del procedimento di accertamento dell’obbligo tributario, rientrano nell’esenzione dell’imposta di bollo. Ciò vale anche per la firma autenticata in quanto quest’ultima è imprescindibile per la presentazione della procura. L’Agenzia ricorda inoltre che sui documenti rilasciati esenti dal bollo è necessario indicare l’uso a cui sono destinati.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it