La dislocazione del lavoratore presso la sede dell`impresa distaccataria, pur rappresentando l`ipotesi statisticamente piu` ricorrente, non puo` costituire elemento indispensabile al corretto utilizzo dell`istituto.
Questo il principio contenuto nell`allegata nota n. 1 del 2 febbraio scorso, con la quale il Ministero del Lavoro ha risposto all`interpello formulato dalla CNA in merito alla legittimita` dell`utilizzo dell`istituto del distacco nel caso in cui il lavoratore distaccato espleti la propria attivita` in luogo diverso dalla sede del distaccatario.
Nel giungere a tale ultimo principio, il dicastero ricorda che gli elementi caratterizzanti del distacco sono:
– l`interesse del distaccante;
– la temporaneita` del distacco;
– lo svolgimento di una determinata attivita` lavorativa;
ai quali si aggiunge, nell`edilizia, ex art. 96 del ccnl, il consenso del lavoratore.
Accertata l`esistenza di tali requisiti, il luogo dello svolgimento dell`attivita` da parte del lavoratore distaccato, pertanto, non costituisce requisito indispensabile.
Fonte: Ance