Consiglio di Stato: Durc incompleto non determina l’illegittimità dell’aggiudicazione

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Secondo i giudici di Palazzo Spada, la stazione appaltante non puo` automaticamente escludere da una gara un` impresa concorrente in caso di presentazione di Durc che, seppur incompleto, sia in corso di validita` e non riporti alcuna inadempienza contributiva.

Nel caso specifico, infatti, era stata impugnata l`aggiudicazione di un appalto ad un` impresa che aveva presentato, in sede di gara, un Durc provvisto dell`attribuzione contributiva Inail ma non Inps, non essendosi ancora pronunciata l`Inps competente al momento del rilascio del documento, avvenuto 28 giorni dopo la richiesta.

Il tribunale di prima istanza aveva tuttavia respinto il ricorso, osservando come tale circostanza non causerebbe l`invalidita` della procedura, dal momento che, in sede di stipula di contratto, l`amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto svolgere ulteriori controlli della regolarita` contributiva dell`impresa aggiudicataria.

La sentenza in esame, confermando la pronuncia di merito, precisa come le dichiarazioni contenute nel documento unico di regolarita` contributiva costituiscano un dato non contestabile da parte della stazione appaltante. Ad essa, invece, spetta l`onere sia di controllare l`eventuale presenza di procedimenti volti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali, sia di stabilire, a fronte di violazioni riportate nel Durc, se queste rivestano il carattere della gravita`, secondo quanto previsto dall`articolo 38 comma 1, lett. i del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.163/2006).

Pertanto, seguendo tale logica, se neppure la presenza di inadempienze contributive autorizza l`automatica esclusione dell`impresa concorrente dalla gara, a maggior ragione, in omaggio al principio di continenza, cio` non puo` consentirsi in caso di presentazione di un Durc dal quale non risulti alcuna inadempienza agli obblighi di legge.

Avverso tale soluzione non e` utilmente opponibile, secondo i giudici amministrativi, che il Durc sia stato rilasciato dopo 28 giorni dalla richiesta, vale a dire due giorni prima che maturasse il termine per il silenzio assenso, che in questo caso, come noto, e` di 30 giorni.

La sentenza, infatti, sottolinea che, per la parte di certificazione relativa alle attestazioni Inps, deve considerarsi comunque maturato il silenzio assenso allo scadere del 30 giorno, con la conseguente conferma della regolarita` contributiva anche nella parte non esplicitata nel Durc.

A conferma di cio` vi e` anche l`ulteriore considerazione che, se cosi` non fosse, si realizzerebbe una mancata tutela del concorrente incolpevole, il quale, avendo presentato un Durc valido e privo di riscontri negativi, si troverebbe a subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell`inerzia dell`ente previdenziale.

Riguardo inoltre, alla natura giuridica e alle finalita` del Durc, il Consiglio chiarisce che esso, anche se formatosi in virtu` del silenzio assenso, si configura come dichiarazione di scienza rientrante tra gli atti pubblici e, pertanto, non lascerebbe spazio ad una attivita` valutativa dell`amministrazione in merito ai dati e alle circostanze in esso dichiarate.

Fonte: Ance