Consorzi e società consortili esenti dall’Iva al test delle due maggioranze. Tra i requisiti stabiliti dalla norma, infatti, ampio rilievo è dato, anzitutto, al prevalere, nella compagine consortile, dei consorziati esenti e, a seguire, all’individuazione d’una asticella invalicabile per le attività comunque svolte a favore di aderenti non esenti, o di terzi. Quest’ultima è posta al 50per cento del volume d’affari dello stesso consorzio. Dunque, l’esenzione dal pagamento dell’Iva sui servizi resi dai consorzi, e dalle società consortili, ai propri consorziati, trova applicazione a patto che si rispettino entrambi i due requisiti. Come chiarisce, infatti, la Circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, lo speciale regime di esenzione riservato ai consorzi è ammesso al verificarsi della duplice condizione:
– che la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata superiore al 10per cento, cioè da soggetti la cui attività svolta è esente da Iva per una quota inferiore al 90per cento del loro volume d’affari;
– che l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10per cento, o a favore di terzi, non sia comunque superiore al 50per cento del volume d’affari del consorzio medesimo.
Regime Iva dei consorzi a misura di maggioranza – Riguardo la prima condizione, il documento di prassi puntualizza che, sebbene la partecipazione al consorzio sia estesa anche a consorziati con pro-rata superiore al 10per cento, quindi privi del requisito soggettivo di base richiesto dalla norma, il particolare regime di esenzione Iva non può trovare applicazione nel caso in cui tali consorziati detengono complessivamente la maggioranza delle quote o delle partecipazioni alle strutture consortili.
Il ritorno dell’Iva – Mentre in riferimento alla seconda condizione, quando l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10per cento supera il tetto del 50per cento del volume d’affari dello stesso consorzio, ebbene in questo caso, continua la Circolare, tutte le prestazioni effettuate risulterebbero imponibili indifferentemente, incluse quindi anche quelle a favore dei consorziati con pro-rata inferiore al 10per cento, cioè con attività rilevante ai fini Iva pressoché totalmente esente e quindi in possesso del requisito soggettivo caratterizzante questo regime d’esenzione.
Il testo della Circolare 5/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.