Agenzia Entrate: arriva la Omnibus, focus sulla manovra correttiva

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Dal Fisco un faro per orientarsi tra le novità della manovra. Dalle partite Iva inattive all’abbattimento della ritenuta d’acconto sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, passando per lo “spesometro” in caso di pagamenti tracciabili. Con la circolare 41/E diffusa oggi, l’Agenzia scioglie i primi dubbi degli operatori, offrendo un’istantanea delle misure fiscali contenute nel Dl 98/2011, con flash sulle principali novità.

Pianeta casa, ritenuta tagliata o rimborsata – La manovra prevede il taglio di sei punti percentuali della ritenuta d’acconto trattenuta dalle banche e dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie o finalizzati al risparmio energetico. L’aliquota, infatti, passa dal 10 al 4% e si applica agli accrediti effettuati dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della manovra. A questo proposito, il documento di prassi alleggerisce i contribuenti e chiarisce che, nel caso in cui banche o Poste Italiane, nei primi giorni in cui la misura è diventata operativa, abbiano continuato a operare la vecchia ritenuta nei confronti dei beneficiario del bonifico, per problemi legati alla necessità di aggiornare i propri sistemi operativi, potranno accreditargli direttamente la differenza del 6% trattenuta in più. Ciò in un’ottica di semplificazione, avviata già con la cancellazione dell’obbligo per il contribuente di indicare in fattura il costo della manodopera e di inviare la raccomandata al Centro operativo di Pescara.

Meno partite Iva inattive, controllo più mirato – Sono circa 8,9 milioni, le partite Iva formalmente attive, di cui 6 milioni riguardano le persone fisiche e 2,9 le società. Le misure della manovra sono finalizzate a tenere in vita solo quelle che effettivamente operano nel nostro sistema. Il documento di prassi precisa che questa novità del Dl 98 avrà effetti positivi anche sulla gestione delle banche dati, consentendo di “affinare” le analisi sulle posizioni a maggiore rischio di evasione e frode.

Nel dettaglio, il decreto prevede che i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 gg prescritti dalla norma, possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni a partire dal 6 luglio, un importo pari a 129 Euro, somma che equivale a 1/4 della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente (che è pari a 516 euro).

Operazioni Iva non inferiori a 3 mila euro, filo diretto banche-Fisco – Gli operatori finanziari obbligati a segnalare all’Anagrafe tributaria le operazioni e i rapporti intrattenuti con la clientela devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle transazioni Iva non inferiori a 3 mila euro pagate dal consumatore finale con carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli stessi. Per i titolari di partita Iva resta ferma l’esclusione dall’obbligo di comunicazione telematica delle transazioni Iva non inferiori a 3 mila euro eseguite con sistemi tracciabili.

Maggiori garanzie per il contribuente con la razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni – L’accoglimento delle deduzioni difensive presentate dal contribuente all’ufficio che contesti le violazioni degli obblighi tributari comporta che l’eventuale successivo atto di irrogazione delle sanzioni potrà essere definito con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta (un terzo della sanzione). La disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del decreto, nonché a quelli notificati prima di tale data e per i quali risultavano pendenti, al 6 luglio 2011, i termini per la proposizione del ricorso.

Inoltre, per gli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011, l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica diventa procedimento ordinario e obbligatorio; conseguentemente, i benefici connessi alla definizione in adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica del tributo si estenderanno sempre anche alle correlate sanzioni.

Fonte: Agenzia delle Entrate