Preavviso di fermo amministrativo, impugnabile oppure no? Questo è il quesito che si sono posti gli operatori del diritto negli scorsi anni e a cui sembrava ormai essere giunti ad una soluzione positiva della vicenda.
Infatti, a seguito di numerose e controverse posizioni giurisprudenziali, sembrava che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avessero finalmente fatto chiarezza, con la sentenza n.10672 dell’11 maggio 2009, orientandosi a favore dell’impugnabilità dell’atto anche se la legge individua il solo fermo amministrativo e non il preavviso di fermo (art. 19, lett. e-ter del Dlgs n.546/92).
Nonostante ciò, è possibile ancora notare come alcuni giudici di merito accettino con fatica tale orientamento, paragonando il preavviso di fermo amministrativo (per intenderci, quell’atto con il quale il concessionario della riscossione intima il pagamento delle somme vantate entro il termine di venti giorni, al fine di evitare la successiva iscrizione del fermo sul veicolo) ad un mero “sollecito di pagamento” che non può essere oggetto di impugnazione (si veda sentenza del Giudice di Pace di Casarano, Avv. Ada Lezzi, n.5 del 19/01/2010 ; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
Diversa, invece, la posizione della Suprema Corte, la quale chiarisce che il preavviso di fermo è comunque impugnabile, in quanto trattasi di un atto “funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cpc, l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva” (sent. Cass. SS. UU. n.10672/2009).
A modesto avviso dello scrivente, quest’ultima soluzione appare comunque quella da preferire poiché risulta alquanto ingiusto che il contribuente debba aspettare l’emissione di un provvedimento formale (il fermo amministrativo) nei suoi confronti per potersi opporre nonostante sia già stato posto a conoscenza (attraverso il preavviso di fermo) di una pretesa illegittima del concessionario.
Sent. GDP Casarano n. 5.10 – Preavv. fermo non impugnabile
Sent. GDP Campi Sal. n. 559.10 – Preavv. fermo impugnabile
Avv. Matteo Sances
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