Vademecum del Fisco per i soggetti Ias

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Dal Fisco arriva una bussola per i contribuenti Ias, con tanto di step da seguire ed esempi utili a orientarsi nel mondo dei principi contabili internazionali. Con la circolare 7/E, l’Agenzia detta alle imprese soggette agli Ias le istruzioni per determinare il reddito imponibile ai fini Ires. In prima battuta, le Entrate si soffermano sull’impatto del Dlgs 38/2005, provvedimento che nel periodo tra il 2005 e il 2007 ha orientato il sistema tributario verso una tendenziale neutralità di trattamento fra chi adotta gli Ias e chi invece non lo fa, con la conseguente necessità di gestire un doppio binario fra i valori di bilancio e quelli fiscali. In secondo luogo, la circolare rimanda alla Finanziaria 2008 e al decreto Mef del 48/2009 che, a partire dal 2008, hanno rafforzato il principio per cui il reddito imponibile deriva dal risultato di bilancio, dando rilievo a qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali Ias compliant. Queste misure hanno così consentito di superare gran parte delle difficoltà legate alla gestione del doppio binario fra valori civili e fiscali.

La fiscalità degli Ias, prima … – Esaminando i comportamenti ante 2008 tenuti dagli Ias adopter nella determinazione dell’Ires, l’Agenzia ha tenuto conto delle incertezze interpretative che hanno caratterizzato l’applicazione del regime fiscale in vigenza del decreto legislativo n. 38 del 2005. Risultato: anche nei casi in cui non c’è stata una corretta valutazione – come ad esempio quando le società hanno dato rilievo fiscale ai costi sulla base della rappresentazione formale del fatto di gestione e prescindendo da quella contabile – niente sanzioni e attenta valutazione dell’opportunità di elevare eventuali rilievi nell’ottica di assicurare la proficuità dell’azione di accertamento.

… e dopo la Finanziaria 2008 – La circolare prende atto che, a partire dal 2008, è stato rafforzato il principio per cui il reddito imponibile deriva dal risultato di bilancio. A partire dai bilanci di quell’anno, quindi, le cose sono cambiate con l’entrata in campo della cosiddetta “derivazione rafforzata”: niente più doppio binario fra valori civili e fiscali, ma riconoscimento ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, previsti dagli Ias/Ifrs.