Interno: ecco come si previene il riciclaggio

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Allo scopo di facilitare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di coloro che svolgono determinate attività, il Ministero dell’interno, con decreto del 17 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n.48 del 28 febbraio 2011, ha individuato alcuni “indicatori di anomalia”.
Si tratta di parametri, aggiornati periodicamente, connessi, ad esempio, all’identità o all’atteggiamento del cliente, alle modalità di esecuzione delle operazioni o ai mezzi di pagamento utilizzati.
Tra gli “operatori non finanziari”, destinatari della normativa, coloro che svolgono una serie di attività subordinate al possesso di licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi o registri, come recupero crediti per conto terzi, agenzie di mediazione immobiliare, trasporto di denaro contante, titoli e valori, gestione di case da gioco autorizzate, offerta di giochi e scommesse telematici o via Internet, attività commerciali come import/export di oro, fabbricazione ed export di preziosi, esercizio di case d’asta e gallerie d’arte, compravendita di cose antiche.
Obbligatorio, per questi soggetti, segnalare le operazioni finanziarie sospettate di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (Uif), la quale può sospenderne l’esecuzione.

DECRETO 17 febbraio 2011