Sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011 e` stato pubblicato il DPCM 22 dicembre 2010, n. 271 recante i procedimenti amministrativi del Ministero dei beni culturali aventi durata non superiore a novanta giorni, in sostituzione dei termini fissati con il DM 495/1994.
Con l`emanazione di questo provvedimento – che segue il DPCM 231/2010 recante i procedimenti del Ministero aventi durata superiore a novanta giorni (vedi news Ance n. 44 del 14/01/2011) – si completa il quadro dei nuovi termini dei procedimenti di competenza del Ministero dei beni culturali, in attuazione di quanto previsto dall`art. 2 della Legge 241/1990, come modificato da ultimo dalla Legge 69/2009.
La Legge 69/2009, infatti, ha apportato importanti modifiche alla Legge 241/1990 per ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ed assicurare l`effettivita` del loro rispetto da parte delle amministrazioni.
In particolare la Legge 69/2009 ha sostituito integralmente l`art. 2 della Legge 241/1990 il quale, in tema di conclusione del procedimento amministrativo, stabilisce ora che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (anziche` novanta), a meno che con appositi regolamenti siano individuati termini diversi, comunque non superiori a novanta giorni. In caso di particolare complessita` dell`istruttoria o per la natura degli interessi pubblici in gioco, e` possibile stabilire termini superiori a novanta giorni ma comunque non superiori a centottanta giorni.
Premesso che in generale i termini elencati nell`Allegato del DPCM 271/2010 vengono notevolmente ridotti rispetto al passato, si segnalano i seguenti procedimenti:
– concessione per l`esecuzione di ricerche archeologiche su immobile altrui ai sensi dell`art. 89, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio“ – 90 giorni (prima 210 giorni);
– autorizzazione all`esecuzione di ricerche archeologiche su immobile proprio ai sensi dell`art. 89, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 – 90 giorni (prima 120 giorni);
– approvazione dei piani paesaggistici in via sostitutiva, limitatamente ai beni paesaggistici ai sensi dell`art. 143, comma 2 del D.Lgs. 42/2004 – 60 giorni;
– rilascio del parere vincolante su domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell`art. 182, comma 3 ter del D.Lgs. 42/2004 e dell`art. 1, commi 37 – 39 della Legge 308/2004 cd. “condono paesaggistico“ del 2004 – 90 giorni.
Fonte: Ance