Arrivano le regole per i soggetti non residenti che percepiscono proventi da fondi immobiliari chiusi. Le indicazioni su come muoversi nel periodo transitorio e la mappa delle esenzioni sono al centro della circolare 11/E delle Entrate, che fornisce i chiarimenti sul nuovo regime fiscale, introdotto dall’articolo 32 del dl 78/2010.
La circolare chiarisce che il nuovo regime si applica ai non residenti per i proventi percepiti a partire dal 31 maggio 2010, a condizione che si riferiscano a periodi di attività dei fondi che hanno avuto inizio dopo il 31 dicembre 2009. Valgono, invece, le vecchie regole per i proventi riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2009, anche se percepiti successivamente al 31 maggio 2010.
L’Agenzia fornisce indicazioni chiare per il regime di non imponibilità, che si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da:
– fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio estero (se istituiti in Paesi white list);
– enti o organismi internazionali (costituiti in base ad accordi internazionali riconosciuti in Italia);
– banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Tutti questi soggetti per beneficiare del regime di non imponibilità devono autocertificare la propria residenza e il periodo di possesso delle quote. Per tutti gli altri investitori esteri si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 20 per cento, oppure, se residenti in Paesi dove è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, la minore aliquota convenzionale.